IL CASO DI VIA PANTINI A PESCARA

Comunicato stampa del 08.04.2022

I fatti sono noti: una nuova strada (il “Pendolo”) è prevista in spregio alla Riserva Naturale Regionale
“Pineta dannunziana” (L.R. 96/2000), a ovest del suo perimetro. La realizzazione è in corso.
Si tratta di un ampliamento della esistente via Pantini che fiancheggia da un lato terreni prevalentemente liberi e dall’altro una fascia boscata di pregio, che fa parte della Riserva e protegge la “zona integrale” della Riserva (Zona A), inoltre rappresenta un importante corridoio ecologico funzionale alla sopravvivenza dell’ecosistema della “Pineta dannunziana”. Come hanno scritto e rilevato diversi studiosi e scienziati naturalistici e botanici.
Contro ogni logica e senza rispetto del patrimonio arboreo, il nuovo tracciato risparmia i terreni liberi e
investe in pieno la fascia boscata, distruggendola completamente. Una fascia boscata cancellata per
sempre nella Riserva. Una parte è stata abbattuta il 31 maggio 2021 e presto il cantiere procederà con
l’eliminazione degli ultimi alberi.
Ci chiediamo come ciò sia possibile. La legge che istituisce la Riserva “Pineta dannunziana” ha 22 anni,
essa è disattesa in più parti, la Riserva è priva di una guida scientifica; anche per questo quando, nel maggio 2021, si conobbero i dettagli progettuali della strada furono i cittadini ad accorgersi che essa interferiva pesantemente sul patrimonio tutelato. Le associazioni riunite nel Coordinamento “Salviamo gli Alberi di Pescara” fecero rilevare che l’opera andava contro legge.
Il Comune rispose che l’intervento era consentito in quanto previsto nella Legge istitutiva e nel Piano
d’Assetto Naturalistico (PAN adottato nel 2018).
Quindi, gli strumenti principali messi a punto per tutelare le aree protette renderebbero possibile il progetto?
Cerchiamo di sintetizzare il complicato intreccio tra varie norme e leggi.
La citata variante del 2017 introduce per la prima volta l’allargamento di via Pantini perché l’art.9, delle
Norme Tecniche Attuative del PAN, dice: “… sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-
naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente … all'esterno della recinzione in muratura lungo Via Pantini …”
Lo stesso art. 9 introduce anche norme di salvaguardia con rimando ai Piani Paesistici e al PRG.
L’aspetto più significativo è che l’intervento è definito: “intervento di riqualificazione urbana-naturalistica
ad iniziativa pubblica”. Questo esclude la distruzione di una fascia boscata (che non può essere
contemplata in un intervento naturalistico) ma, al contrario, impone una buona progettazione che prenda
le mosse proprio dalle valenze naturalistiche del luogo. L’indicazione “all’esterno della recinzione” non
comporta affatto di costruire in aderenza alla stessa.
Del resto la finalità prevalente di una legge a protezione di una Riserva è la tutela dell’unicum
costituito dalla biodiversità del luogo; gli altri obiettivi sono secondari e ad essa subordinati.
L’Amministrazione comunale si è lanciata in un lavoro interpretativo della cartografia del PAN nelle
varie versioni, anche in quelle non adottate, per dimostrare l’esistenza di una rigida e univoca
previsione della strada in attuazione. Non solo gli ambientalisti ma anche il buon senso ci dicono che un
progetto di dettaglio affronta proprio i problemi che un disegno a grande scala non rappresenta (lascala
1:2000 vuol a dire che 1 cm equivale a 20 m), quindi si potrebbero evitare degli abbattimenti e adattare il
tracciato al contesto.
Invece, la rigogliosa fascia boscata, lasciata a protezione della Riserva, sulla planimetria progettuale
non viene censita anche se nella realtà esiste.

Per questo l’esposto avanzato dalle associazioni (richiamandosi alla Legge Istitutiva, al PAN e alla
Legge Regionale Forestale n.3/2014) per il blocco dei lavori viene accolto dai Carabinieri forestali
perché si denuncia la trasformazione di bosco in altra destinazione d’uso.
I Carabinieri interrompono i lavori, effettuano l’accertamento della violazione della Legge e, con la sanzione, mettono in evidenza che nella realtà esiste proprio quel bosco assente nelle carte e nei progetti. Ma quel bosco ignorato dal progetto doveva sparire; la burocratica affermazione che non doveva essere lì è stato più forte della sua esistenza.
Perciò a novembre del 2021, viene inserito un emendamento alla Legge Regionale Forestale, quello
dell’art. 31 bis*: per gli Enti pubblici sarà possibile effettuare una sanatoria qualora sia mancata la
necessaria autorizzazione in opere che trasformino un bosco in altra destinazione d’uso.
Quindi a posteriori si rimuove la norma che impediva quella distruzione e solo una settimana dopo il Comune invoca la sanatoria e procede alla realizzazione nella versione originaria. Altri alberi saranno abbattuti, la strada non sarà modificata.
Neanche il drammatico evento dell’incendio dell’estate scorsa, ha scalfito le certezze di un progetto
sbagliato. Come ultima beffa si noti che le piante da abbattere sono gli esemplari risparmiati dal
devastante incendio dell’anno scorso, tra cui almeno 3 gradi Pini d’Aleppo dalle dimensioni quasi
monumentali (quasi 1 m di diametro).
*Con l'art. 37, comma 3, L.R. 29 novembre 2021, n. 23 e poi così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 11
marzo 2022, n. 5)