Villini dannunziani

L’inarrestabile cancellazione del patrimonio storico- architettonico
Prosegue a Pescara la cancellazione dei segni del proprio passato: nel quartiere Pineta, all’interno della lottizzazione disegnata dall’ing. Antonino Liberi nel 1912, due villini costruiti intorno agli anni trenta del secolo passato, stanno per essere demoliti. La concessione edilizia è stata rilasciata e l’inizio dei lavori è stato presentato, c’è solo da aspettare l’arrivo delle ruspe. Così, nonostante l’approvazione recente di una specifica variante del PRG per la salvaguardia del patrimonio storico- architettonico, non si arresta la deriva demolitoria che ha già fatto tante vittime illustri nella nostra città, dalla Centrale del latte alla filanda Giammaria. Un vigoroso incentivo alla demolizione del patrimonio storico, non solo nella nostra città (è recente il caso di Roma con la demolizione di villini nel quartiere Coppedé) deriva dalla scellerata applicazione del cosiddetto “Decreto Sviluppo”: una normativa che incentiva la sostituzione edilizia al fine dichiarato di promuovere processi di riqualificazione urbana. Invece, in molti casi, vengono demolite rilevanti testimonianza della storia urbana, meritevoli di tutela e che, al contrario ,dovrebbero costituire il riferimento per disegnare la città ( in un nostro recente convegno in città gli Enti preposti, pure, hanno dichiarato assenso sulla nostra linea).La legge, nonostante le sue contraddizioni, tuttavia prevede casi di esclusione dagli incentivi per edifici e zone riconosciuti come rilevanti (centri storici, o edifici classificati in zona A) e consentirebbe un’azione di tutela. Ma i villini della Pineta, è doloroso affermarlo, non hanno ancora, nonostante tutto, una normativa conseguente che li inquadri nell’omogenea qualità di tutto il quartiere. Italia Nostra ha presentato una dettagliata osservazione integrativa (al Comune e alla Soprintendenza ABAP) segnalando architetture di pregio che corrono gli stessi rischi di cancellazione ma senza esito alcuno. D’altra parte il vincolo paesaggistico che interessa l’intera zona non trova applicazione rigorosa e il passaggio della valutazione comunale è spesso un passaggio semplicemente formale e burocratico, mentre persiste la prassi della Soprintendenza di non dare, in questi casi, parere circostanziato. In definitiva , siamo di fronte ad un nuovo colpo inferto alla storia, al paesaggio e all’ambiente della nostra città che, pur in presenza di una rinata attenzione per il proprio passato, non riesce a porre in atto efficaci misure di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico-architettonico. La difesa non può essere soltanto quella, faticosa e necessariamente episodica, del piano legale, sul quale pure si registrano importanti esiti: è recente la sentenza di primo grado nella quale si condanna l’intervento distruttivo di un altro villino in via Primo Vere, per il quale anche Italia Nostra era parte civile; sono necessari però cambiamenti negli strumenti urbanistici e negli indirizzi di tutela. E’ urgente :1) che venga modificata la legge regionale sul Decreto Sviluppo e la stessa delibera comunale di recepimento della stessa, escludendo dalla sua applicazione gli incentivi volumetrici per le architetture ed i contesti urbani di pregio; 2) che venga operata una rilettura delle Norme tecniche di Attuazione del PRG per limitarne gli effetti negativi sulle radicali trasformazioni edilizie che minacciano l’edilizia storica; 3) che si individuino ambiti urbani omogenei e pregiati ( come è il quartiere Pineta ma non solo) per i quali prevedere strumenti urbanistici particolareggiati, quali ad esempio Piani di Recupero estesi almeno all’intero isolato; 4) è urgente infine istituire l’Osservatorio sull’edilizia storica, approvato e più volte annunciato, ma ancora lettera morta. Ciò che soprattutto desta allarme è che questi episodi possano ripetersi in molti altri casi di edilizia dal valore testimoniale (che attualmente non è ancora inserita in zona A ma ricade in zona B1, nella quale è consentita la demolizione e ricostruzione dei manufatti). Per questo Italia Nostra rinnova l’appello al Comune di Pescara e alla Soprintendenza ABAP, affinché si ponga fine a tale deriva e confermino la propria disponibilità a collaborare ad un’organica revisione di quelle norme che, purtroppo, consentono ancora tutta questa immane distruzione della nostra memoria storica.

 

 

Le conseguenze dell’applicazione del Decreto Sviluppo a Pescara
La Legge regionale n.49 del 2012 (Decreto sviluppo regionale) in attuazione del comma 9, articolo 5 del DL 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle arre degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi on in via di dismissione o da ricollocare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Dall’art. 2 – Disposizioni comune agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l’ampliamento e la demolizione e ricostruzione – comma 1 della stesso Decreto sviluppo si legge che: per favorire azioni di riqualificazione urbana, o al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente….
E ancora al comma 8 dello stesso articolo il Decreto recita: Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e di quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono in ogni caso esclusi dall’aumento della volumetria:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b) gli edifici collocati all’interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall’art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983;

c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

e) i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell’art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo;

f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In virtù di un provvedimento che dovrebbe incentivare la ripresa del mercato edilizio in nome e promozione di una riqualificazione urbana ed edilizia, l’ attuazione e il recepimento del Decreto Sviluppo con le misure di premialità previste sugli interventi di abbattimento e ricostruzione o di ampliamento del tessuto edilizio, pur considerando alcune situazioni di esclusioni dalla legge (ma non abbastanza garanti in difesa di una qualità del tessuto edilizio esistente e del suo patrimonio), difatti, così come pensato, incide pesantemente sul tessuto urbano, sul patrimonio e sullo stato dello stesso. Infatti la normativa con la sua applicazione non favorisce processi virtuosi di riqualificazione urbana ed edilizia attraverso l’incentivazione di azioni capaci di contemperare iniziative private e interesse pubblico (di cui pure ci sarebbe bisogno), ma punta invece in maniera indiscriminata ad una vigorosa valorizzazione della rendita fondiaria urbana, innescando di fatto pericolosi e insanabili conflitti fra riuso del patrimonio esistente e qualità del tessuto abitativo.
In deroga agli strumenti urbanistici e nel solo rispetto del DM n.1444/1968 ( degli standard urbanistici, densità edilizia e parametri di altezza e distanza), i comuni possono applicare l’aumento di volumetria esistente del 20% per il residenziale e della superficie del 10% per il non residenziale in attuazione dal DL nazionale in tutto il territorio, ad esclusioni di quelli previsti dal testo di legge regionale n. 49 del 2012. In più gli stessi comuni, con propria deliberazione su specifiche valutazioni o ragioni i carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ecc., possono aumentare tale premialità fino al 50% del volume residenziale esistente e fino al 35% della superficie non residenziale esistente.