Il 5 aprile sarà sottoposta all’approvazione della Camera con voto di fiducia la legge annuale per il mercato e la concorrenza che contiene l’Articolo 68 le cui disposizioni minano alla base l’attuale sistema di tutela del patrimonio culturale e il concetto stesso di patrimonio culturale. In nome di una presunta semplificazione delle “procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato” l’articolo 68 della Legge sulla concorrenza introduce infatti alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) che eliminano dal patrimonio culturale nazionale beni che oggi ne fanno parte. L’articolo 68 è dunque norma contraria all’articolo 9 della Costituzione, che stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è costruito in modo tale che i beni che compongono il patrimonio culturale, individuati dall’articolo 10, non possono lasciare in forma definitiva il territorio della Repubblica. A tal fine il Codice contiene una serie di norme (articoli 65 e seguenti) volte a controllare che fra le cose in uscita non vi siano beni culturali. Questi controlli sono effettuati dagli Uffici Esportazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che attualmente sono 19 sparsi su tutto il territorio, da Palermo a Milano. (Appello salva patrimonio – leggi tutto)