LA CITTA’ DEL NOVECENTO VA SALVAGUARDATA

 

 

 

Comunicato stampa  18-02-2023

LA CITTA’ DEL NOVECENTO VA SALVAGUARDATA

 

LA CITTA’ DEL NOVECENTO VA SALVAGUARDATA

L’ edilizia storica minore di Pescara va tutelata e non si può trasformare vistosamente le
sue forme, aumentare le dimensioni e i volumi senza un esame preventivo e
l’approvazione della Soprintendenza  Archeologia Belle Arti e Paesaggio; lo stabilisce una
sentenza del TAR Abruzzo respingendo un ricorso di privati che avevano chiesto
l’annullamento del vincolo di tutela indiretta ( ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 22.01.04 n. 42)
vigente sull’intera area del rione Pineta per 28 ettari di estensione. Contro la demolizione
dei due villini oggetto del ricorso (uno dei quali purtroppo subito demolito nel tentativo di
creare un irreversibile fatto compiuto) la Sezione pescarese di Italia Nostra, con altre
associazioni, aveva pubblicamente protestato e denunciato, assistita dall’avvocato Di
Torrepadula che già aveva condotto positivamente fino alla Cassazione il caso del villino
su via Primo Vere, abusivamente abbattuto e ricostruito in difformità. Allora (era il 2018) il
Comune sostenne che fosse tutto in regola; come si vede così non era. Anzi per questo
caso, come per il precedente in via Primo Vere coperto da colpevole inerzia, il Comune
deve annullare i permessi e procedere alle conseguenti ingiunzioni di ripristino. Anche
sulla base di queste denunce e proteste la Soprintendenza appose il vincolo,
riconoscendo nell’intero contesto urbano il valore da preservare. Nel ricorso si
scontravano infatti due concezioni: i privati sostenevano lo scarso valore dell’oggetto
edilizio in sé; la Soprintendenza ne inquadrava il valore nella nota vicenda urbanistica
della Lottizzazione Liberi agli inizi del secolo scorso, che tanta parte ha avuto nella storia
recente di Pescara. Ha prevalso quest’ultima tesi e noi ne prendiamo atto con
soddisfazione. DA QUESTA SENTENZA DEVE VENIRE UNA LEZIONE DI METODO:
vincoli sovraordinati e norme urbanistiche debbono essere armonizzati con il comune
obbiettivo di valorizzazione la città nelle sue componenti storiche ed attuali. Le opere
pubbliche, il sistema del verde e le trasformazioni private debbono trovare un quadro di
riferimenti e di certezze fondati su un’idea di città in cui il patrimonio storico abbia un ruolo
centrale.
Nella delicata area della Pineta, ma anche tra il tessuto minore consolidato della ex
Castellamare e, in maniera massiccia, sul viale della Riviera, sono in corso trasformazioni
che stanno cancellando la città del ‘900 spesso incentivate, paradossalmente, da norme
comunali, leggi regionali e nazionali. Si è riuscito a preservare, per ora, villa Agresti (un
pregevole fabbricato sulla Riviera Nord), ma il tema è più ampio e riguarda molti contesti e
singoli fabbricati. Italia Nostra più volte ha chiesto che venisse istituito un tavolo tecnico di
lavoro tra Soprintendenza e Comune, indicando – anche in sede di osservazioni alle
Norme Tecniche di Attuazione – la necessità di un Osservatorio in merito alle
trasformazioni del territorio. Oggi si ripropone con chiara evidenza la necessità di istituire
quel tavolo, al quale non mancherebbe il nostro contributo, al fine di armonizzare vincoli e
normative e di individuare meglio aree ed edifici storici, escludendo in questi casi gli
aumenti volumetrici e gli incentivi alla demolizione che sono previsti nell’attuale quadro
normativo.
La Pescara che conosciamo si è formata nel ‘900. Non proteggerla significa sacrificare la
nostra stessa storia.

 Il Direttivo di Italia Nostra
sezione “L. Gorgoni”, Pescara

 

 

Sentenza Tar

Pubblicato il 09/02/2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2019, proposto da:
Carlo Toto, Giulia Rosati, Giuliano Tatasciore, e Toto Real Estate Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bosco e Roberto Colagrande, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Luigina Valeri in Pescara, via Italica n. 42;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, in persona del Sovrintendente p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L’Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

per l’annullamento

  1. I) del provvedimento di tutela indiretta prot. n. 12E del 31.01.19, notificato al Comune di Pescara il 05.03.19, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pescara dal 07.03.19, con il quale il Ministero in epigrafe ha dichiarato “che gli immobili e le aree di sedime dell’area urbana denominata Rione Pineta, come specificato nelle premesse del presente provvedimento sono sottoposti alle disposizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 22.01.04 n. 42, e nei suoi confronti sono dettate le seguenti prescrizioni: a) per tutti gli immobili, loro pertinenze e aree di sedime individuati all’interno della perimetrazione con tratteggio blu nella allegata planimetria, saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, eventuali demolizioni e ricostruzioni, consolidamento, restauri e ristrutturazioni preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/04; gli interventi dovranno comunque garantire il mantenimento dei caratteri volumetrici, tipologici e stilistici sedimentati del rione Pineta. Sono escluse dalla predetta autorizzazione le sole opere interne agli edifici, qualora non riconosciuti di interesse culturale, che non comportino alcuna modifica percettiva dall’esterno (nuove distribuzioni interne, rifacimenti impiantistici, ecc.) b) negli spazi pubblici ricompresi all’interno della perimetrazione con tratteggio blu nella allegata planimetria qualsiasi intervento, manifestazione, sistemazione di arredi e di verde urbano, realizzazione di dehors e quant’altro occupi seppur temporaneamente detti spazi, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, in quanto oltre a essere tutelati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, detti spazi sono tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10 c. 4 lett. g) del medesimo decreto.”
  2. II) della nota n. 15877 del 17.10.18, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del sopracitato Codice dei beni Culturali;

III) della proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 comma c. 1° D.Lgs 42/04 formulata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo con nota n. 267 del 08.01.19 , dei beni immobili e aree di sedime dell’area urbana denominata Rione Pineta;

  1. IV) nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e udito l’avv. Antonella Bosco per la parte ricorrente;

 

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 203/2019, Toto Carlo e Rosati Giualia quali coniugi residenti in Pescara, e Tatasciore Giuliano quale amministratore unico della Toto Real Estate s.p.a., rispettivamente proprietari di due villini ed annessi fabbricati minori demoliti, risalenti agli anni’30-40 del secolo scorso, ricompresi nella zona B1 di Conservazione ove ai sensi dell’art. 25 n.t.a. è ammessa la demoricostruzione degli edifici nel rispetto del tessuto e delle tipologie esistenti, premesso di aver proposto innanzi a questo T.a.r. ricorso iscritto al n.r.g. 361/2018 avverso il provvedimento del 4.09.2018 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 130/2017 rilasciato con il parere favorevole del 12.07.2016 della Soprintendenza per la realizzazione di un edificio residenziale con più appartamenti, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il successivo provvedimento, pubblicato a far data dal 7.03.2019 sull’Albo Pretorio del Comune di Pescara, con l’allegata relazione storico artistica, con cui la Soprintendenza sottoponeva a tutela indiretta ex art. 45 d.lgs. 42/2004 tutta l’area urbana del Comune di Pescara della estensione di m.q. 280.000 denominata Rione Pineta.

A sostegno del ricorso deducevano i seguenti motivi di diritto:

1)Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 45,142,144 d.l.g. n. 42/2004, eccesso di potere per errore nei presupposti e sviamento;

La tutela c.d. indiretta si caratterizza per avere una funzione servente rispetto alla salvaguardia dell’interesse storico-artistico connaturato al bene principale tutelato ex lege n.1089/1939 che nella specie si identifica con l’immobile denominato Ex Aurum con annesso Kursaal dichiarato di interesse culturale con decreto del 10.05.1999. In realtà, come si ricava dal contenuto della scarna relazione storico artistica, le prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato, non attengono alle distanze, alle misure o alla tutela dell’integrità del predetto bene, o ad ipotetici danni alla prospettiva o della luce, per cui l’unica finalità desumibile attiene alla necessità di non vedere alterate le condizioni di ambiente e di decoro nonché il contesto dell’ex Aurum. Detto immobile dichiarato di interesse culturale nella situazione in esame è stato utilizzato in modo improprio come pretesto per sottoporre a tutela non un’area circoscritta, bensì un’area vasta della estensione di ha 28 – che interessa 136 immobili oltre gli 8 assoggettati a tutela diretta e 22 vincolati nel pr.g. nella zona A2 – le cui caratteristiche prescindono dalla presenza al suo interno del predetto bene. Il vincolo indiretto in argomento viene imposto senza tener conto che la coesistenza di interessi storici artistici e la salvaguardia di fattori naturalisti richiede il ricorso alla pianificazione paesaggistica con la concertazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi.

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei criteri e principi di proporzionalità e ragionevolezza, contraddittorietà tra più atti, errore nei presupposti, illogicità;

L’immobile ex Aurum con annesso Kursaal progettato nel 1910 come lido dell’economia balneare pescarese, venne di seguito arricchito con un’addizione a ferro di cavallo destinata ad ospitare il liquorificio che gli ha conferito il nome e che è stata ultimata nella metà degli anni’30. Sebbene il complesso in questione rivesta “interesse particolarmente importante”, tuttavia, non essendo paragonabile ad un complesso di epoca romanica o rinascimentale, è evidente l’assoluta carenza di proporzionalità tra le caratteristiche, il pregio e la natura del bene tutelato e l’estensione dell’area oggetto del provvedimento impugnato. Il principio di proporzionalità è rispettato solo laddove la scelta dell’amministrazione consegue l’obiettivo assicurando il minor sacrificio possibile degli interessi privati attinti tale da poter essere sostenibile secondo un criterio di adeguatezza.

Nella specie la scelta non è necessaria, perché le aree oggetto di tutela indiretta si trovano ad una tale distanza dal complesso ex Aurum da risultare ininfluenti e spesso sono caratterizzate da edifici privi di qualsiasi pregio molti dei quali risalenti al periodo post bellico fino agli anni’90, le aree dove sono collocati gli immobili dei ricorrenti sono a 200 metri dal complesso predetto, e sono divise dal medesimo da ben due isolati occupati da più fabbricati. Inoltre nella motivazione solo apparente nulla si chiarisce circa l’impossibilità di scelte alternative meno onerose per i 136 privati gravati dal vincolo, sulle ragioni di un’estensione così ampia e sulla inadeguatezza degli strumenti già esistenti ai fini della tutela del valore ambientale dell’area. Oltretutto la descrizione dell’area contenuta nella relazione fornisce un quadro che non riproduce fedelmente la realtà dello stato dei luoghi dal momento che la presenza di giardini e rigogliose piantumazioni non giustifica l’imposizione del vincolo de quo. Con la comunicazione di avvio del procedimento del 17.10.2018 si preannunciava che sarebbero state privilegiate le opere di manutenzione e conservazione dei caratteri originari dell’impianto il che non si coniuga con le limitazioni ben più invasive, penalizzanti e vincolanti contenute nel provvedimento impugnato.

Per tali motivi concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza straordinaria di discussione del 31.01.2023 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.

2.Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

2.1. Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince chiaramente che le esigenze di tutela individuate dall’amministrazione intimata risiedono nella necessità di assicurare la salvaguardia non della sola area circostante all’immobile di interesse culturale denominato ex Aurum ed annesso Kursaal bensì dell’intero complesso urbanistico-architettonico del Rione Pineta e delle sue condizioni di prospettiva, luce visibilità, cornice ambientale e decoro. Ed infatti dalla relazione storico artistica allegata al decreto di vincolo indiretto si ricava che il Rione Pineta era nato con il piano di risanamento della zona ancora paludosa su iniziativa del cognato di Gabriele D’Annunzio, l’ing. Antonio Liberi, ispirato al modello della “città giardino” di Ebezener Howard, si era sviluppato per singoli lotti a partire dai primi decenni del’900 e si era incrementato attraverso la costruzione di edifici conformati a villino isolato di alto valore storico ed architettonico, gran parte dei quali riconosciuti di interesse culturale, mentre il fulcro del Rione è concentrato intorno ad un ex liquorificio denominato “Aurum” risalente al 1910, ed ora sede degli Archivi di Stato, che costituisce il polo culturale d’eccellenza della città, ed è stato vincolato con decreto del 10.05.1999. La relazione storico artistica ha evidenziato nelle premesse che l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto in questione era scaturito da recenti interventi edilizi incongrui, consentiti dal piano regolatore di Pescara, tesi allo sfruttamento massimo di superfici e volumi, con tipi e forme architettoniche “alloctone” che sono stati causa di profonde ferite nel tessuto edilizio ed urbano del Rione Pineta.

Con la procedura oggetto di esame, pertanto, è stata individuata un’area costituita da una maglia regolare di lotti caratterizzati, oltre che dalla presenza di villini liberty, in buona parte ancora conservati, da un’edilizia diffusa che ha nella quasi totalità mantenuto quell’equilibrato e attento rapporto tra edificazione e lotto di pertinenza alla base del progetto di Liberi, valorizzato da un sistema viario segnato ancora da doppi filari di pini, e, in alcuni casi, da aiuola centrale caratterizzata da siepi e vari filari di pini, onde garantire, rispetto all’edificato, ed allo stesso sistema viario, di arredo e verde esistenti, un vaglio puntuale degli interventi futuri secondo le prescrizioni d’uso.

2.2. Tali essendo le compiute e dettagliate argomentazioni poste a sostegno dell’atto gravato, le doglianze poste a base del ricorso non persuadono dal momento che alcuna violazione del principio di proporzionalità può ravvisarsi nella sottoposizione a vincolo di un’area vasta dal momento che la volontà espressa dall’amministrazione risiede nella necessità di preservare l’intero tessuto e disegno urbanistico della zona come originariamente concepito nel progetto c.d. Liberi.

E nemmeno può ravvisarsi il dedotto deficit di motivazione rispetto all’inadeguatezza degli strumenti urbanistici esistenti avendo la Sovrintendenza chiaramente affermato di voler salvaguardare il contesto sottoposto a tutela da interventi incongrui assentiti sulla base della strumentazione urbanistica del Comune di Pescara ritenuti non coerenti né rispondenti alla necessità di lasciare inalterato lo stile e l’impianto architettonico della zona.

Per tali ragioni, nemmeno assume rilievo dirimente di per sé sola la circostanza che gli immobili di pertinenza siano dislocati in zona poco prossima al fulcro centrale del Rione Pineta, il polo culturale d’eccellenza del complesso ex Aurum, poichè, pacificamente, in subiecta materia, possono essere interessati da divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale.

Ed infatti il cd. “vincolo indiretto” non ha un contenuto prescrittivo tipico, in quanto è rimessa all’autonomo apprezzamento dell’amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene principale, fino all’inedificabilità assoluta, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni, difesa della prospettiva e della luce, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a comprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si stimi potenzialmente idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali connotanti lo spazio circostante ( cfr Cons. Stato Sez.VI n. 3354 del 6 giugno 2011).

Inoltre, ai fini dell’imposizione del vincolo indiretto, la continuità dell’area non deve essere intesa in senso solo fisico, né richiedere necessariamente una continuità stilistica o estetica fra le aree, ma può essere invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti; pertanto, nel caso di una vasta porzione di territorio, di interesse paesistico, archeologico o culturale, riconducibile alla più ampia accezione di Rione come nella specie, non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell’area vincolata.

Il potere discrezionale di cui l’Amministrazione dispone nel fissare l’ampiezza del vincolo indiretto finalizzato a costituire una fascia di rispetto attorno al bene archeologico oggetto di tutela diretta è sindacabile in sede di legittimità solo per macroscopica incongruenza ed illogicità, vizi nella specie non ravvisabili, nemmeno con riferimento alla dedotta violazione del principio di proporzionalità dato che per gli edifici è consentita anche la demolizione e ricostruzione previo parere della Soprintendenza, e per gli spazi pubblici le limitazioni derivano dalla circostanza che trattasi di aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 42/2004.

Costituisce ius receptum che l’atto di imposizione di un vincolo ambientale costituisce estrinsecazione della discrezionalità tecnica della Soprintendenza in quanto presuppone l’espletamento di un’attività diretta alla valutazione e all’accertamento di fatti per cui, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l’Amministrazione può trovarsi ad applicare concetti opinabili. Ne consegue che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, o sia del tutto non plausibile, e non anche una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione, nonché anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse artistico.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, e, quanto alle spese di giudizio ricorrono giusti motivi per compensarle in ragion della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni